CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue
successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa
amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza,
la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti
dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A.
dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; modalità e condizioni
di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì
nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità
del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal
medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza
le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto
dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa
e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore,
la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto
in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso
in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e
3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore
al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; modifica
in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi
di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto
di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano
di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi
o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate
in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate
alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli
Affari Esteri tramite il sito http://www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori
dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori
dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare
l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente
la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V,
dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli
trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore.
Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA
(art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso
di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349
e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella
misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del
quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6; art. 7; art. 9; art. 11; art. 12; art. 13; art. 18; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA e RECESSO DEL TURISTA (ART.10)
L’agenzia agisce da intermediaria fra il Tour Operator organizzatore ed il Consumatore/Turista. In virtù di ciò il turista/consumatore ha l’obbligo di visionare la “Scheda Tecnica” dell’organizzatore perché parte integrante del contratto di vendita del pacchetto turistico.
Salvo dove diversamente indicato dalle condizioni generali, scheda tecnica o altra fonte comunque pubblicata sul catalogo dell’organizzatore, cui si prega far riferimento, nel caso di recesso del Turista prima della partenza ed al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali saranno addebitate le seguenti penali di annullamento:
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di Voli di linea, voli low cost e traghetti sono soggetti alle penalità dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art.10 della scheda tecnica.
Per i Voli di linea e low cost, oltra alle penali qui riportate, verranno applicate anche quelle riportate dal vettore aereo e cioè, salvo dove diversamente indicato, il 100% della quota volo.
SCHEDA TECNICA DELL’AGENZIA INTO THE WILD di Guido Pagliuca (nel caso che questa sia anche Organizzatrice del Pacchetto):
1. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi INTO THE WILD di Guido Pagliuca – Via del Fosso, 16/c – 57025 Piombino (LI);
2. Autorizzazione Prov. di Livorno n.46840 del 13/10/2010;
3. Polizza assicurativa RC;
4. Il programma di viaggio presente sul sito http://www.wildviaggi.it è valido dal dal 01/01/14 al 31/12/2014, salvo aggiornamento dello stesso;
5. Le modalità e le condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 12;
6. I cambi di valuta di riferimento sono quelli rilevati dalla Banca d’Italia e e rilevabili sul sito (http://uif.bancaditalia.it). L’andamento del prezzo del Carburante JET FUEL è rilevabile dal sito http://www.iata.org. Nel caso di Voli ITC il metodo di calcolo per valutarne la variazione è di rilevarne la media registrata nel secondo mese prima della partenza valutandola in euro e rapportarla con le quotazioni di riferimento nel periodo di pubblicazione dell’offerta. Per tale motivi vi possono pertanto essere delle modifiche nel prezzo di vendita riferite ad adeguamenti Caburante / ETS e Valutari.